I Principi Generali della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran
La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran nasce dalla volontà del popolo iraniano a seguito della vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall'Ayatollah Al-Uzma Imam Khomeini di dare vita ad una Nazione sulla base della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia rivelato nel Corano.
Come spiega l'art. 1, il 30 e 31 Marzo 1979, corrispondente al 10 e 11 Farvardin 1358 (il calendario persiano inizia il 21 marzo di ogni anno per terminare il 20 marzo successivo) data coincidente con il 1 e 2 giorno di Jamadi al -Awwal 1399, i cittadini iraniani furono chiamati a votare per il referendum Nazionale, esprimendosi con voto positivo di ratifica con una maggioranza del 98,2%.
I principi su cui si fonda la Repubblica Islamica sono dettati nell'art. 2 della Costituzione.
Il primo principio è quello Monoteista, espresso nell'affermazione “non vi è altro Dio che Dio”.
In base a tale principio la sovranità e la legge sono appartenenti esclusivamente a Dio, con la conseguente necessità di osservare i Suoi comandamenti.
Il secondo è la Rivelazione Divina e, cioè, il testo sacro dell'Islam (il Corano), nonché il suo ruolo fondamentale nel determinare le leggi.
Il terzo principio consiste nella Resurrezione, termine da intendersi non nell'accezione strettamente cristiana, bensì nell'accezione islamica, riguardante indistintamente tutti gli uomini.
Secondo questo concetto, che costituisce uno dei principi fondamentali dell'Islam, nel Giorno del Giudizio ogni individuo, rinato alla vita eterna dopo la morte terrena (cioè passato da un o stato di esistenza a un altro) verrà giudicato da Dio e ricompensato o punito a seconda del comportamento tenuto durante la permanenza in Terra.
Pertanto, il principio della Resurrezione, nell'accezione appena descritta, assume un ruolo costruttivo nel corso del perfezionamento che guida l'umanità verso Dio.
Il quarto principio viene individuato nella Giustizia Divina nella Creazione e nella Legge.
Il quinto principio consiste nell'Imamato, come funzione di guida ininterrotta.
Il ruolo dell'Imam o “guida”, è un tratto distintivo dell'Islam Sciita rispetto all'Islam Sunnita.
L'Imam esercita la funzione di guida religiosa secondo la triplice ottica del governo islamico, delle prescrizioni islamiche e della direzione della vita spirituale.
La sua figura risponde alla necessità di assicurare alla comunità dei crediti un “governo” di garanzia ed indirizzo secondo gli orientamenti religiosi.
Gli Sciiti si distinguono dai Sunniti perchè ritengono che la scelta dell'Imam non possa essere di carattere elettivo (cioè proveniente dal basso), ma proceda direttamente da Allah e dal suo Profeta: di conseguenza, sulla base di vari passi del Corano e dello Hadith (tradizione) essi ritengono che il ruolo di guida, alla morte del Profeta Mohammad (pace su di lui), spettasse di diritto al genero di lui Ali, in quanto esplicitamente considerato dal Profeta come il più degno e il più vicino a se stesso.
In seguito il dovere di preservare il messaggio divino fu trasmesso ad altri undici Imam, tutti discendenti della Famiglia del Profeta: personalità di grande rilievo storico e soprattutto spirituale condannate al martirio per ordine dei califfi del loro tempo, tranne il dodicesimo, che per volontà divina entrò “in occultazione” nel 939 d.c., e di cui si attende tutt'ora il ritorno come salvatore dell'umanità.
Nella prospettiva appena descritta appare evidente il ruolo fondamentale nella continuità della Rivoluzione Islamica dell'Imamato, appunto, in funzione di guida ininterrotta.
Il sesto e ultimo principio viene individuato nella dignità dell'uomo e nei nobili valori umani, unito al libero arbitrio della persona con la responsabilità che ad esso si accompagna davanti a Dio.
Il secondo articolo della Costituzione individui, infine, tre percorsi per consentire di instaurare la giustizia, l'indipendenza politica, economica, sociale e culturale dell'integrità nazionale.
In primo luogo, tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso il continuo sforzo interpretativo (Ijtihad) di qualificati giurisperiti islamici, esercitato sulla base del Corano, della Tradizione degli Infallibili (il Profeta, Fatima Zahra ed i codici Imam).
Quindi, per il tramite della scienza e della tecnologia e dei risultati delle esperienze umane più avanzate e degli sforzi compiuti verso lo sviluppo degli uomini nel consentire il loro ulteriore progresso.
Infine, attraverso il rifiuto di tutte le forme di oppressione, della loro inflizione e della rassegnazione ad esse, e la negazione della tirannide, della sua imposizione come della sua accettazione.
L'articolo 3 della Costituzione impegna lo Stato della Repubblica Islamica dell'Iran nel raggiungere 16 obiettivi, nel citato articolo elencati e specificati in modo dettagliato.
Tale articolo evidenzia come la Carta Costituzionale sia il luogo dei valori condivisi della nazione, la bussola della vita del Paese, il fondamento della Repubblica che trova la propria luce nella fede islamica.
L'articolo 4 della Costituzione prevede espressamente che tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, militari, politiche e di altro tipo, e tutte le normative, devono essere fondate sui precetti islamici.
Tale articolo si applica in modo assoluto ed universale a tutti gli altri articoli della Costituzione come pure ad ogni altra norma e regola.
I giuristi islamici che compongono il Consiglio dei Guardiani sono giuristi in questa materia (i disegni di legge, i decreti e le proposte di legge approvati dall'Assemblea Islamica non diventano legge in modo automatico. La Costituzione prevede l'esistenza di un “comitato di saggi” conosciuto come Consiglio dei Guardini della Costituzione (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi, delineato negli articoli 91-99 della Costituzione).
Questo Consiglio è, in effetti, una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla “Camera Bassa”, cioè dal Parlamento propriamente detto.
Ha il compiuto di esaminare le leggi varate dal Rappresentanti, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, e in seguito ratificarle oppure rimandarle all'Assemblea Islamica perchè vengano emendate.
Ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam rimane in occultazione, nella Repubblica Islamica dell'Iran la tutela degli affari e l'orientamento del popolo sono affidati alla responsabilità di un giurisperito islamico (faqih) giusto e pio, conoscitore della propria epoca, coraggioso, dotato di iniziativa e di abilità amministrativa, il quale assume questo incarico in conformità con quanto previsto dall'art. 107 della Costituzione.
La dottrina della wilayat al-faqih costituisce l'asse centrale del pensiero politico Sciita contemporaneo.
Essa adotta una concezione politica basata sull'autorità del giurisperito, vale a dire sull'autorità di un giurista retto e competente (Wali Faqih), che si assume la guida del governo durante l'assenza di un Imam infallibile.
L'art. 6 della Costituzione stabilisce che gli affari del Paese sono gestiti con conformità ai voti espressi dalla popolazione sia tramite l'elezione della Presidenza della Repubblica, dei Rappresentanti nell'Assemblea Islamica, che dei membri dei Consigli, sia tramite i referendum come previsto in altri articoli della Costituzione.
L'art. 7 della Costituzione prevede che, in osservanza delle prescrizioni del Corano “per i loro affari si consiglino tra di loro” (42: 38), e “consigliatevi con loro” (3: 152), i principali organismi decisionali e amministrativi del Paese sono i Consigli: l'Assemblea Islamica, i Consigli Regionali, i Consiglio Provinciali, i Consigli Comunali, di Quartiere, di Distretto, di Villaggio, ecc...
Le competenze, le modalità di costituzione, gli ambiti giurisdizionali e le responsabilità di tali Consigli sono stabiliti dalla presente Costituzione e dalle leggi da essa derivanti.
L'art. 8 della Costituzione contiene l'esortazione a compiere il bene e la dissuasione dal compiere il male, definendolo come dovere che spetta agli individui nei loro rapporti reciproci e nei rapporti reciproci tra essi e coloro che li governano.
All'art. 9 viene sancito il principio dell'indipendenza, libertà, unità ed integrità territoriale del Paese.
L'art. 10 tutela la famiglia, quale unità fondamentale della società Islamica, prevedendo – altresì – che tutte le leggi, i regolamenti, le programmazioni devono essere volti a facilitare la formazione delle famiglie, e salvaguardare la sacralità dell'istituzione familiare, secondo il diritto e l'etica islamica.
L'art. 11 prevede il dovere della Repubblica Islamica di creare una linea politica generale fondata sull'accordo e la solidarietà dei popoli musulmani, e di impegnarsi senza interruzione a favorire la realizzazione dell'unità politica, economica e culturale del mondo dell'Islam.
L'art. 12 stabilisce che la religione ufficiale dell'Iran è l'Islam di scuola Sciita Giafarita Imamita.
E' previsto in modo espresso che tale articolo non è suscettibile di alcun mutamento nel tempo.
Con riferimento altre scuole islamiche, il citato articolo prevede che i loro seguaci sono liberi di professare, insegnare e compiere gli atti di culto previsti dai rispettivi Canoni, e nel rispetto della loro giurisprudenza religiosa i loro contratti giuridici privati.
Il seguente articolo 13 prevede che le sole minoranze religiose riconosciute sono gli Zorostriani, gli Ebrei ed i Cristiani, le quali - entro i limiti della legge – sono libere di compiere i propri riti e cerimonie religiose, come nei contratti giuridici privati e nell'insegnamento religioso sono liberi di operare secondo le proprie norme.
Infine, l'art. 14 stabilisce che dovere di agire nei confronti dei non musulmani, che non cospirino e non agiscano contro l'Islam e contro la Repubblica Islamica dell'Iran, con bontà, giustizia ed equità, nel rispetto dei loro diritti umani.
Avv. Fabio Loscerbo
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