I diritti del Popolo
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Il testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran contiene nella parte terza un gruppo di articoli posti sotto il titolo di “I diritti del popolo” (artt. 19-42).
(last modified 2024-11-17T02:54:12+00:00 )
Feb 20, 2021 05:46 Europe/Rome
  • I diritti del Popolo

Il testo della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran contiene nella parte terza un gruppo di articoli posti sotto il titolo di “I diritti del popolo” (artt. 19-42).

L'art. 19 riconosce a tutta la popolazione dell'Iran eguali diritti, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, prevedendo in modo espresso il divieto di discriminazione per motivi di colore della pelle, razza, lingua od altri caratteri.

Il successivo art. 20 stabilisce che tutti gli individui cittadini della nazione, nel rispetto delle norme islamiche, sono eguali di fronte alla protezione della legge.

Il medesimo articolo prevede che i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali sono riconosciuti a tutti gli individui cittadini della nazione.

L'art. 21 prevede la tutela della donna che, nel rispetto delle norme islamiche, deve essere garantita dal governo in tutti i campi.

In base al citato articolo la tutela della donna deve essere attuata attraverso la creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo della personalità della donna e la reinstaurazione dei suoi diritti nella sfera materiale e spirituale (punto 1).

Quindi, viene previsto – al punto 2 – in modo espresso l'assistenza e d il sostegno alle madri, in particolare nel periodo della gestazione e della crescita dei figli, e la protezione dei bambini privi di tutela familiare; mentre il successivo punto 4 prevede, sempre a tutela della donna, la creazione di un'assicurazione specifica a favore delle vedove, delle donne anziane, e delle donne prive di sostengo familiare.

Il trattando art. 21 prevede, al punto 3, a tutela dell'esistenza e della stabilità della famiglia l'istituzione di tribunali competenti, nonché – al punto 5 – a tutela dei bambini privi di tutore legale, l'assegnazione della tutela nelle ipotesi di madri che non siano degne.

Il successivo art. 22 sancisce la inviolabilità del diritto all'onore, alla vita, alla proprietà, all'abitazione ed al lavoro.

L'unica eccezione è data dai casi previsti dalla leggi.

La tutela delle convinzioni e delle opinioni personali trova rispondenza nell'art. 23, il quale vieta indagini sulle convinzioni personali, stabilendo – altresì – che nessuno può essere perseguito o inquisito a causa delle proprie opinioni.

Il diritto alla libertà di stampa e di espressione delle idee a mezzo stampa trova garanzia nell'art. 24, il quale pone quale unico limite che non vengano offesi i principi fondamentali dell'Islam o i diritti della collettività; mentre il successivo art. 25 sancisce la inviolabilità della corrispondenza, delle conversazioni telefoniche e, più in generale, delle comunicazioni anche telegrafiche o telefax, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

L'art. 25 copre con la garanzia dell'inviolabilità della corrispondenza sia la segretezza della comunicazione che la libertà della medesima.

Da aggiungere che, se la ratio della libertà e segretezza della comunicazione consiste nella garanzia costituzionale fornita al soggetto di mettere a parte uno o più soggetti ben individuati di un proprio pensiero o di un'informazione in proprio possesso, ne deriva la tutela anche della libertà e segretezza delle conversazioni che possono essere effettuate fra due o più individui.

Vi sono però dei limiti alla garanzia posta dall'art. 25.

Infatti, la parte finale dell'articolo stabilisce che la libertà e la segretezza garantite dalla prima parte dell'articolo possono subire limitazioni soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

La libertà di associazione viene sancita dall'art. 26, mentre il successivo art. 27 tutela la libertà di riunione e di manifestazione.

Tali diritti trovano i propri limiti nel divieto di violare od offendere l'indipendenza, la libertà, la sovranità e l'unità nazionale del Paese, né le norme islamiche né i fondamenti della Repubblica Islamica.

Può, quindi, affermarsi che la Costituzione Iraniana ha – nel rispetto dei limiti sopra citati – carattere  pluralista, atteso che prevede la libertà di formazione e di organizzazione di una pluralità indefinita di aggregazioni dello stesso tipo, garantendosi ad ogni singolo la possibilità di aderire ad una o all'altra o a nessuna di esse, ed a ciascun gruppo la possibilità di vivere liberamente in piena indipendenza dagli altri gruppi aventi fini identici o analoghi.

L'art. 28 introduce un interessante principio che fa leva sull'eguaglianza di ogni persona, uomo o donna, verso l'accesso alle opportunità ed alle possibilità di lavoro nonché alla determinazione della professione che si desidera svolgere, in tale ultimo caso con l'unico limite che la scelta della professione desiderata non sia in contrasto con l'Islam e con l'interesse pubblico.

Anche da questo versante la Costituzione Iraniana evidenzia tratti di vicinanza con la carta costituzionale italiana e, in particolare, con riferimento al principio lavorista.

Il principio lavorista trova espressione riassuntiva e simbolica nell'affermazione secondo cui il Governo  ha l'obbligo di assicurare a tutti gli individui “uguali opportunità e uguali possibilità di lavoro” e la sua massima estrinsecazione nell'affermazione del diritto di ognuno “di scegliere la professione che desidera”.

Poichè l'assetto economico dipende da una serie di fattori solo in parte controllati dal potere pubblico, la tutela del lavoro e, in particolare, la garanzia del diritto al lavoro sono visti dalla Costituzione come obiettivi da raggiungere attraverso un attivo intervento del Governo (“il Governo ha l'obbligo di assecondare”), tanto che il riconoscimento del valore primario del lavoro nell'assetto economico sottintende anche una presa di posizione sui grandi termini della questione sociale come si è caratterizzata nei paesi industrializzati.

Il diritto all'assistenza sociale è previsto dal successivo art. 29, il quale incardina in capo al Governo il dovere di provvedere all'allestimento dei servizi assistenziali a favore di ciascun cittadino del Paese; mentre il diritto all'istruzione per tutta la popolazione è cristallizzato dall'art. 30 e il diritto a fruire di un'abitazione adeguata ai propri bisogni è contenuto nell'art. 31.

Tale ultimo articolo assumere carattere coinvolgente ove si pensi che, in modo espresso, pone in capo al Governo il dovere di applicare la realizzazione del diritto in argomento in favore delle persone più bisognose e, in particolare, nei confronti dei contadini e degli operai.

Il tema della Giustizia viene affrontato negli articoli dal 32 all'articolo 40.

In primo luogo viene previsto che l'arresto può avvenire solo per mandato di legge e che la natura e le motivazioni dell'accusa devono essere immediatamente comunicate per iscritto all'accusato, con la individuazione del termine delle 24 ore per la trasmissione alle autorità giudiziarie competenti dell'incartamento preliminare (art. 32).

Quindi, la libertà personale non può essere limitata se non nei casi contemplati dalla legge (art. 33) e l'accesso alla giustizia viene riconosciuto a tutti i cittadini della nazione con esclusione di ogni limitazione di tale diritto (art. 34) anche attraverso la previsione della difesa d'ufficio accessibile dalle persone le cui condizioni economiche non consentano la scelta di un avvocato di fiducia (art. 35).

Nessuno può essere condannato se non da un tribunale competente a norme di legge (art. 36), la quale – a norma dell'art. 37 – presuppone l'innocenza, poiché la colpevolezza deve essere provata in un tribunale competente.

La presunzione di innocenza dell'imputato trae con sé l'implicazione della colpevolezza provata in un tribunale competente, come necessario presupposto della condanna.

Interessante osservare come la Costituzione Iraniana abbia previsto all'art. 38 il divieto di tortura,  il divieto di violare l'onore o la dignità di un individuo sottoposto ad arresto od incarcerazione (art. 39) e, più in generale, il divieto di recare – nell'esercizio dei propri diritti – nocumento ad altri o ledere gli interessi della collettività (art. 40).

Il diritto di cittadinanza è previsto dagli articoli 41 e 42.

Il diritto alla cittadinanza iraniana è un diritto assoluto di tutti gli Iraniani, per quanto il cittadino stesso può chiedere di esserne privato per avere acquistato la cittadinanza di un altro Paese.

D'altro verso i cittadini stranieri possono assumere la cittadinanza iraniana nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

 

Avv. Fabio Loscerbo

 

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