L'Assemblea Islamica-2
La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, alla sua Parte Sesta, disciplina l'Assemblea Islamica attraverso due sezioni, la prima dove ne sono delineati i tratti generali e, la seconda, intitolata “poteri e le competenze dell'Assemblea Islamica”.
La Prima Sezione della Parte Sesta (artt. 62-70) disciplina l'Assemblea Islamica, dandone una definizione, descrivendone composizione e funzionamento.
L'Assemblea Islamica è costituita, dai sensi dell'art. 62, dai rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto.
I requisiti di elettori e candidati e le modalità delle elezioni sono determinati dalla legge.
L'Assemblea Islamica ha una struttura dotata di relativa stabilità, nel senso che i suoi membri sono nominati per un periodo finito ma certo e sufficientemente lungo.
Infatti, i Rappresentanti dell'Assemblea Islamica rimangono in carica per quattro anni.
La prima Assemblea Islamica dopo la Rivoluzione si insediò nel 1980; quindi la legislatura venne rinnovata nel 1984, e in seguito ad ogni scadenza quadriennale.
Le elezioni per ciascuna nuova legislatura devono svolgersi, a norma dell'art. 63, prima che la precedente legislatura sia giunta al termine del mandato, in modo che la Repubblica Islamica non sia mai priva di un'Assemblea Islamica.
L'Assemblea Islamica è composta da duecentosettanta Rappresentanti; nondimeno l'art. 64 prevede che, ogni dieci anni, nel caso in cui la popolazione del Paese aumenti, considerando le condizioni geografiche, politiche e sociali, sia aggiunto un ulteriore Rappresentante, fino ad un massimo di venti.
Con riferimento alle minoranze, il medesimo articolo prevede che gli Zoroastriani e gli Ebrei eleggano, rispettivamente, un Rappresentante; i Cristiani Assiri ed i Cristiani Caldei eleggano un Rappresentante comune; i Cristiani Armeni eleggano un Rappresentante per il Nord ed uno per il Sud.
Il citato art. 64 riserva, infine, alla legge la determinazione ed i limiti delle circoscrizioni elettorali.
Con riferimento alla validità delle sessioni il seguente art. 65 stabilisce che, dopo le elezioni, le sessioni dell'Assemblea Islamica sono considerate valide quando si raggiunge il numero legale di presenze equivalente ai due terzi dei Rappresentanti.
E', altresì, previsto che la ratifica dei progetti e dei disegni di legge ha luogo in conformità ai regolamenti interni approvati dall'Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la Costituzione preveda un quorum speciale.
Per quanto riguardo l'approvazione dei regolamenti interni, l'art. 65 richiede la maggioranza dei due terzi dei Rappresentanti.
L'Assemblea Islamica gode di una situazione di autonomia politico-istituzionale, la cui naturale esplicazione è, innanzitutto, nel suo potere di auto-organizzazione.
La norma dell'art. 64 della Costituzione deve, perciò, considerarsi meramente ricognitiva e non attributiva di tale potere e la sua funzione va ricercata soprattutto nella garanzia della “maggioranza dei due terzi” per l'adozione del regolamento.
Con questo quorum, la Costituzione esclude la possibilità che l'organizzazione interna dell'Assemblea possa attuarsi o modificarsi a maggioranza semplice, così da garantire stabilità di ordinamento.
Per quanto attiene alle modalità relative all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Presidium (sorta di Comitato Esecutivo), al numero delle Commissioni interne ed alla durata del loro incarico, nonché alle questioni riguardanti i metodi di deliberazione e la disciplina dell'Assemblea, l'art. 66 prevede che queste sono disciplinante dai regolamenti interni dell'Assemblea Stessa.
L'Assemblea Islamica ha stabilito un complesso di regolamenti interni che fissa le procedure per dirigere le sessioni, organizzare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge e le mozioni, ecc...; gli stessi regolamenti determinano i compiti delle Commissioni interne all'Assemblea.
Secondo le norme vigenti, l'Assemblea Islamica è presieduta da un Comitato Direttivo composto da un Presidente, due vice-presidenti che dirigono le sessioni in assenza del Presidente, ed un certo numero di Segretari ed Amministratori.
Nell'Assemblea Islamica operano numerose Commissioni permanenti che hanno il compito di espletare le fasi iniziali della discussione sui disegni di legge e le mozioni.
Inoltre, possono essere istituite, se necessario, Commissioni specifiche.
Gli emendamenti varati nel 1989 ai regolamenti interni dell'Assemblea hanno previsto per le Commissioni un numero di membri variabile tra i 9 ed i 15, con l'eccezione della Commissione relativa art. 90 della Costituzione, che può constare di 15/31 membri.
Le Commissioni permanenti sono le seguenti: 1 Educazione; 2 Cultura ed Educazione Superiore; 3 Guida Islamica, Arti e Comunicazione Sociale; 4 Economia e Finanza; 5 Programmazione e Bilancio; 6 Petrolio; 7 Industria e Miniere; 8 Lavoro ed Affari Sociali, Affari Amministrativi ed Occupazione; 9 Alloggi, Sviluppo Urbano, Strade e Trasporti; 10 Affari Giudiziari e Legali; 11 Difesa e Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica; 12 Politica Estera; 13 Affari Interni e Consigli; 14 Salute, Previdenza ed Assistenza, Sicurezza Sociale e Mezzaluna Rossa; 15 Poste, Telegrafi, Telefoni ed Energia; 16 Commercio e Distribuzione; 17 Agricoltura e Sviluppo Rurale; 18 Organizzazioni ed Enti affiliati all'Ufficio del Presidente della Repubblica; 19 Corte dei Conti e Bilancio e Finanza dell'Assemblea; 20 Istituti della Rivoluzione; 21 Commissione Ricorsi Articolo 90 della Costituzione (che ha il compito di condurre inchieste sui reclami dei cittadini contro organizzazioni governative); 22 Commissione per la Revisione delle Interrogazioni (che ha il compito di esaminare le interrogazioni presentate dai Rappresentanti dell'Assemblea Islamica ai ministri e le risposte di questi ultimi. La Commissione valuta se le risposte siano state soddisfacenti; in caso contrario, i Rappresentanti dell'Assemblea Islamica hanno il diritto di proporre una mozione di sfiducia nei confronti del ministro la cui risposta abbia ottenuto valutazione negativa); 23 Commissione per la questione Femmine.
L'art. 67 contiene il giuramento che i Rappresentanti dell'Assemblea devono prestare in occasione della prima sessione.
Il giuramento è il seguente: “Col nome di Dio Clemente e Misericordioso, io giuro davanti all'Onnipotente, sul sacro Corano e sul mio onore di impegnarmi a difendere la santità dell'Islam e i frutti della Rivoluzione Islamica, del popolo Iraniano e i principi della Repubblica Islamica, di onorare con fedeltà e giustizia il mandato che il popolo ci ha affidato, di adempiere con lealtà e devozione i doveri di Rappresentante del popolo, di difendere con fermezza l'indipendenza e l'onore del Paese, di salvaguardare con il massimo impegno i diritti di tutti i cittadini, di essere sempre al servizio del popolo, di tutelare l'integrità della Costituzione, e di mantenere come mio unico riferimento, sia nelle parole sia negli scritti, l'indipendenza del Paese, la libertà del popolo e la garanzia del suo benessere”.
Per quanto riguarda le minoranze religiose, l'art. 67 prevede che queste prestino giuramento sui loro rispettivi Libri sacri.
L'art. 68 disciplina l'ipotesi della sospensione delle elezioni per il tempo di guerra o di occupazione militare del Paese.
E' previsto che, su iniziativa del Presidente della Repubblica e dopo l'approvazione dei tre quarti del totale dei Rappresentanti dell'Assemblea e l'assenso del Consiglio dei Guardiani, le elezioni possano essere sospese nelle regioni occupate od in tutto il territorio, ancorchè per un periodo limitato.
Nel caso, quindi, che non venga formata una nuova Assemblea, l'Assemblea precedente rimane in carica e continua la propria attività.
L'art. 68 statuisce il principio della pubblicità dei dibattiti dell'Assemblea Islamica.
In particolare è previsto che la Radio, il Giornale Ufficiale dello Stato devono provvedere a dare un resoconto completo dei dibattiti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono, comunque, pubblicate integralmente dal Giornale Ufficiale.
E' prevista una deroga al principio di pubblicità nelle situazioni di emergenza ovvero quando la sicurezza nazionale lo esiga, quando, su richiesta del Presidente della Repubblica, di uno dei ministri o di dieci Rappresentanti dell'Assemblea, la seduta può svolgersi a porte chiuse.
Gli atti legislativi dell'Assemblea varati durante le sedute a porte chiuse assumono valore soltanto se approvati dai tre quarti dei Rappresentanti ed in presenza dei Consiglio dei Guardiani.
Una volta cessata la situazione di emergenza, il resoconto completo dei dibattiti svoltisi a porte chiuse deve essere portato a conoscenza della pubblica opinione.
Nelle sedute ordinarie dell'Assemblea Islamica il numero legale si raggiunge con la presenza dei due terzi dei Rappresentanti, e le risoluzioni normalmente vengono approvate a maggioranza semplice, salvi casi particolari previsti di volta in volta da norme specifiche.
L'art. 70 statuisce che il Presidente della Repubblica ed i ministri, individualmente o collettivamente, hanno il diritto di partecipare alle sessioni aperte dell'Assemblea e possono essere accompagnati dai rispettivi consiglieri.
A norma del citato art. 70, il Presidente della Repubblica, i Vice-presidenti ed i ministri sono obbligati a presenziare alle sedute dell'Assemblea qualora i Rappresentanti lo ritengano necessario, e vengono ascoltati se chiedono di prendere la parola.
Nella tradizionale suddivisione dei poteri, l'Assemblea Islamica si identifica, quindi, con la funzione legislativa ma, anche, con la funzione di controllo ponendosi in una posizione dialettica nei confronti dell'esecutivo, controllandone da vicino l'operato.
La richiesta al Presidente perchè presenzi alla seduta dell'Assemblea Islamica è subordinata all'approvazione della maggioranza dei Rappresentanti.
Avv. Fabio Loscerbo
Presidente dell'Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana
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