I poteri e le competenze dell'Assemblea Islamica
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La seconda sezione della parte sesta della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran è intitolata “poteri e competenze dell'Assemblea Islamica”.
(last modified 2024-11-17T02:54:12+00:00 )
Mar 20, 2021 03:05 Europe/Rome
  • I poteri e le competenze dell'Assemblea Islamica

La seconda sezione della parte sesta della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran è intitolata “poteri e competenze dell'Assemblea Islamica”.

L'Assemblea Islamica legifera in tutti i campi, entro i limiti fissati dalla legge costituzionale (art. 71 Cost.), mentre è posto il divieto di legiferare in contrasto con i principi e le norme della Costituzione o della religione ufficiale dello Stato (art. 72 Cost.).

Il compito di verificare l'applicazione di quest'ultimo principio è affidato dall'art. 72 Cost. Al Consiglio dei Guardiani, con le modalità previste dall'art. 96 Cost.

Il Consiglio dei Guardiani ha, anche, il compito di interpretare le disposizioni della Costituzione, ambito nel quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

D'altro canto, l'interpretazione delle leggi ordinarie rientra nella giurisdizione dell'Assemblea Islamica, non contrastando tale disposizione con il compito del magistrato di interpretare le leggi nell'esercizio della propria funzione (art. 73 Cost.).

Per quanto riguarda i disegni di legge di emanazione governativa, questi – dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti all'Assemblea Islamica.

I progetti di legge e le proposte presentate su iniziativa di almeno quindici Rappresentanti dell'Assemblea vengono, a norma dell'art. 74 Cost, sottoposti a discussione parlamentare.

In particolare, un disegno o un progetto di legge possono essere messi in discussione nell'Assemblea Islamica in due modi: il Governo può sottoporre un disegno di legge di propria iniziativa all'Assemblea Islamica dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; oppure, la Commissione Organizzativa dell'Assemblea può organizzare le procedure di discussione di una proposta di legge firmata da almeno quindici Rappresentanti.

Le proposte che non abbiano carattere di urgenza sono normalmente prese in esame in ordine di presentazione.

La procedura di discussione ha inizio con la prima lettura del testo proposto dopo che esso è stato esaminato dalla Commissione competente e che ne è stata distribuita copia a ciascuno dei Rappresentanti dell'Assemblea.

Se il quadro generale della proposta è approvato in sede di prima lettura, essa viene di nuovo inoltrata alla Commissione (o Commissioni) competente per una revisione dei dettagli.

In questa fase, i Rappresentanti dell'Assemblea possono proporre emendamenti.

I dettagli della proposta di legge ed i relativi emendamenti vengono, quindi, discussi ed approvati o rigettati.

La Commissione competente ha facoltà di chiedere ad esperti esterni all'Assemblea di partecipare alle proprie riunioni e alla discussione.

Quindi il testo passa all'Assemblea per la seconda lettura, che riguarda i suoi dettagli.

In questa fase, i Rappresentanti dell'Assemblea i cui emendamenti sono stati rigettati in Commissione possono riproporli e chiederne la ratifica in Assemblea.

Il testo, quando definitivamente ratificato in seconda lettura, può essere inoltrato al Consiglio dei Guardiani.

I disegni o le proposte di legge con carattere di urgenza semplice (ad “una stella”) vengono discussi dalla Commissione competente soltanto una volta.

I disegni  o le proposte di legge con carattere di urgenza di secondo grado (a “due stelle”) non sono esaminati dalle Commissioni e vengono discussi in due sedute consecutive dell'Assemblea.

I disegni o le proposte di legge di massima urgenza (a “tre stelle”) sono immediatamente inclusi nell'ordine del giorno.

Il grado di urgenza di ciascun testo deve essere approvato dalla maggioranza dei Rappresentanti dell'Assemblea.

Esistono categorie di testi di legge che non possono essere messi in discussione con urgenza, per esempio il bilancio.

Con riferimento alle mozioni, proposte ed emendamenti ai progetti di legge implicanti un calo nelle entrate dello Stato od un incremento delle spese generali, a norma dell'art. 75 Cost., questi sono suscettibili di dibattito nell'Assemblea solo quando dette mozioni, proposte ed emendamenti includano l'indicazione esplicita dei modi e dei mezzi con cui si intende fronteggiare la diminuzione delle entrate e l'aumento delle uscite.

L'Assemblea Islamica ha, poi, il potere di promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del Paese (art. 76 Cost.), nonché il compito di approvare e ratificare i trattati, protocolli, contratti e concordati internazionali (art. 77 Cost.).

La carica e la funzione di Rappresentanti dell'Assemblea Islamica sono personali e non possono essere trasferiti ad altri come, dall'altro, il potere legislativo non può essere delegato ad altra persona od organismo (art. 85 Cost.)

Tuttavia, quando ciò si renda necessario, l'Assemblea può demandare alle proprie Commissioni interne il compito di redigere alcune leggi.

In tale caso le leggi così disposte entrano in vigore come provvedimenti provvisori e rimangono vigenti per un periodo di tempo specifico ed approvato dall'Assemblea.

La loro approvazione definitiva spetterà, in ogni caso, all'Assemblea Islamica (art. 85 Cost.).

L'Assemblea Islamica può demandare alle proprie Commissioni interne il compito di approvazione definitiva dello statuto di organizzazioni, ditte, istituzioni statali o dipendenti dallo Stato oppure incaricare il governo per dette approvazioni.

In questo caso le approvazioni del governo non devono essere in contrasto con i fondamenti e le norme della religione ufficiale del paese o con la Costituzione.

La verifica della conformità di tale approvazione è responsabilità del Consiglio dei Guardiani.

Le approvazioni del governo devono essere, inoltre, in conformità alla legge generale del Paese.

L'art. 86 Cost. Garantisce ai Rappresentanti dell'Assemblea Islamica, nello svolgimento della propria funzione, la assoluta libertà di manifestare la propria opinione e di esprimere il proprio voto; il medesimo articolo fa, altresì, divieto di persecuzione o arresto a causa di opinioni manifestate in Assemblea od a causa dei voti espressi in qualità di Rappresentati dell'Assemblea Islamica.

Potere fondamentale che caratterizza l'Assemblea Islamica è individuato all'art. 87 Cost. nel potere di votare il voto di fiducia al Governo, composto dal Presidente della Repubblica e dai suoi ministri; il medesimo articolo prevede che il voto di fiducia può essere reso anche su questioni rilevanti e controverse e per la formazione del Consiglio dei Ministri.

Di parti importanza quando statuito dall'art. 89 Cost., il quale prevede che – in determinati casi – quando lo ritengano necessario i Rappresentanti dell'Assemblea possono promuovere e sottoporre il Consiglio dei Ministri o un singolo ministro ad una mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia può essere discussa dall'Assemblea Islamica solo quando venga avanzata per iscritto e firmata da almeno dieci Rappresentanti.

Se l'Assemblea Islamica non concedere il voto di fiducia, il Consiglio dei Ministri od il ministro vengono rimossi dai rispettivi incarichi (art. 89 Cost.).

In entrambi i casi i singoli ministri oggetto della mozione di sfiducia non possono far parte del nuovo Consiglio dei Ministri che viene costituito per succedere al precedente.

Il voto di sfiducia può essere votato anche nei confronti del Presidente della Repubblica da parte di un minimo di un terzo dei Rappresentanti dell'Assemblea Islamica.

Nel caso in cui la maggioranza di due terzi dei Rappresentanti dell'Assemblea Islamica, a seguito della discussione sulla mozione di sfiducia, voti una dichiarazione d'incompetenza, la questione deve essere presentata alla Guida Suprema (art. 89 Cost.).

Come anticipato nella parte iniziale, i disegni di legge, i decreti e le proposte di legge, approvati dall'Assemblea Islamica non diventano legge in modo automatico.

La Costituzione prevede l'esistenza di un “comitato di saggi” conosciuto come Consiglio dei Guardiani della Costituzione.

Questo Consiglio è, in effetti, una sorta di Parlamento di grado superiore dotato del potere di rigettare le risoluzioni approvate dalla “Camera Bassa”, cioè dal Parlamento propriamente detto.

Tale Consiglio ha il compito di esaminare le leggi varate dai Rappresentanti, confrontarle con le norme canoniche islamiche e con la Costituzione, ed in seguito ratificarle oppure rimandarle all'Assemblea Islamica perchè vengano emendate.

Ai sensi dell'art. 91 Cost. Il Consiglio dei Guardiani è istituito allo scopo di tutelare la Costituzione ed i principi Islamici, assicurando che nessun atto legislativo ratificato dall'Assemblea Islamica sia in contrasto con essi.

Il Consiglio dei Guardiani si compone di sei Giuristi Islamici qualificati, esperti di Giurisprudenza Islamica, conoscitori delle esigenze del mondo contemporaneo e delle conveniente del tempo presente.

La nomina di questi sei Membri è prerogativa della Guida Suprema.

Inoltre, il Consiglio si compone di sei Giuristi esperti e qualificati nei diversi rami del diritto, scelti fra quelli di fede Islamica, proposti all'Assemblea Islamica dal Presidente dell'Organo Giudiziario ed incaricati con voto dell'Assemblea stessa.

I membri del Consiglio dei Guardiani sono eletti e rimangono in carica per sei anni (art. 92 Cost.) e, fin quando non è costituito il Consiglio, l'Assemblea Islamica non ha facoltà di legiferare, eccettuati i casi di ratifica dell'Assemblea di elezione dei sei Giuristi membri del Consiglio dei Guardiani (art. 93 Cost.).

Tutti gli atti ratificati dall'Assemblea Islamica devono essere sottoposti all'esame del Consiglio dei Guardiani, il quale – dopo un periodo di dieci giorni – deve verificare che il contenuto di ciascun atto legislativo non si ponga in contrasto con i principi islamici e con i principi della Costituzione.

L'art. 94 Cost. prevede che, qualora siano individuati casi di mancata conformità ai su citati principi, l'atto legislativo in questione venga rinviato all'Assemblea Islamica per esservi riesaminato.

Qualora, invece, l'atto legislativo risulti conforme, esso entra in vigore ed è suscettibile di applicazione.

D'altro verso, ove il Consiglio dei Guardiani ritenga che dieci giorni costituiscano un periodo di tempo insufficiente per il completamento della verifica di un atto legislativo, può chiedere all'Assemblea una proroga di ulteriori dieci giorni motivando adeguatamente tale richiesta (art. 95 Cost.).

Il parere favorevole alla conformità ai principi islamici di un atto legislativo ratificato dall'Assemblea Islamica è valido quando espresso dalla maggioranza dei Giuristi religiosi membri del Consiglio dei Guardiani (art. 96 Cost. Prima parte).

Il parere favorevole alla conformità di un atto legislativo alla Costituzione è valido quando espresso dalla maggioranza di tutti i dodici Membri del Consiglio dei Guardiani (art. 96 Cost. Seconda parte).

Il Consiglio dei Guardiani delibera con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri con riferimento all'interpretazione della Costituzione, rappresentandone una prerogativa (art. 98 Cost.).

 

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente dell'Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana

 

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