Costituzione iraniana: i Consigli
Una Costituzione, ogni Costituzione, è sempre in trasformazione.
Essa è, come tutti i fenomeni giuridici, un fenomeno sociale: è espressione della società e dunque cambia col cambiare della società.
La Parte Settimana della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran disciplina, dagli articoli 100 al 108, “i Consigli”, organi che consentono di rendere la carta costituzione iraniana in costante sintonia con il corpo sociale, si da favorire la crescita delle persone nella direzione del piano divino.
Tali organi consentono di realizzare, attraverso la partecipazione attiva e diffusa di tutti i membri della collettività, la trasformazione della società.
Sotto questo aspetto la carta costituzionale prepara il terreno favorevole per tale partecipazione a tutti i livelli territoriali per tutti i gruppi della società, affinchè nel processo del perfezionamento umani ogni persona possa diventare artefice e responsabile della crescita, dello sviluppo e dell'orientamento.
I Consigli sono previsti, ai sensi dell'art. 100 Cost., in ogni Provincia.
In particolare, per quanto attiene all'amministrazione territoriale l'Iran si divide in 31 province: Provincia di Teheran; Provincia di Qom; Provincia di Markazi; Provincia di Qazvin; Provincia di Gilan; Provincia di Ardabil; Provincia di Zanjan; Azerbaigian Orientale; Azerbaigian Occidentale; Kurdistan; Provincia di Hamadan; Provincia di Kermanshah; Provincia di Ilam; Lorestan; Khūzestān; Provincia di Chahar Mahal e Bakhtiari; Provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad; Provincia di Bushehr; Provincia di Fars; Hormozgan; Sistan e Baluchistan; Provincia di Kerman; Provincia di Yazd; Provincia di Esfahan; Provincia di Semnan; Mazandaran; Golestan; Khorasan Settentrionale; Razavi Khorasan; Khorasan Meridionale; Provincia di Alborz.
Le 31 province contengono, al loro interno, una ulteriore suddivisione in shahrestān, ovvero la suddivisione amministrativa di secondo livello.
Ad aprile 2013, gli shahrestān sono in totale 417 (erano 314 a settembre 2002).
La provincia di Fars è tra tutte quella con il maggior numero di shahrestān (ne ha infatti 29), mentre la provincia di Qom ne ha solo 1.
Gli shahrestān sono ulteriormente suddivisi in uno o più circoscrizioni (bakhsh) comprendenti ognuno una o più città o gruppi di villaggi.
I Consiglio sono previsti, anche, in ogni villaggio, distretto rurale, circoscrizione e città.
La finalità dei Consigli è quella di gestire l'attuazione dei programmi sociali, economici, relativi allo sviluppo, al sistema sanitario, alla cultura, all'educazione, e di altri programmi di assistenza (art. 100).
I Membri dei Consigli sono eletti della popolazione del luogo.
In un discorso pronunciato il 30 agosto 1988, l'Imam Khomeini espresse in modo succinto il proprio pensiero riguardo la necessità di un Consiglio incarico di progettare le linee politiche di fondo per la ricostruzione, a seguito delle devastazioni causate dall'invasione irachena e dalla conseguente guerra di difesa.
Di tale Consiglio, disse, avrebbero dovuto fare parte i massimi responsabili dei tre poteri dello Stato ed il Primo Ministro.
In un discorso successivo, l'Imam Khomeini incluse nell'istituendo Consiglio anche il titolare del Dicastero volta per volta interessato ai settori presi in esame per l'opera di ricostruzione.
Il nuovo Organismo venne pertanto denominato Consiglio per la Determinazione delle Politiche della Ricostruzione.
Esso costituisce oggi, in pratica, una delle massime Istanze che determinano lo sviluppo economico del Paese.
Questo Consiglio si avvale di una Commissione consultiva, organizzata in sette sotto-comitati ciascuno dei quali si occupa, rispettivamente, dell'agricoltura, dell'industria e delle miniere, del commercio, delle questioni monetarie e finanziarie, dei servizi infrastrutturali, dei servizi sociali, dello sviluppo urbano ed abitativo.
L'art. 100 Cost. Prevede che i requisiti di elettori e candidati, come i loro doveri e responsabilità, le procedure elettive, le modalità di attuazione dell'esercizio della supervisione da parte di tali Consigli e la conseguente struttura gerarchica sono stabiliti dalla legge, in ottemperanza ai principi di unità nazionale ed integrità territoriale della Repubblica Islamica dell'Iran, lealtà nei confronti del Governo centrale e fedeltà all'ordinamento della Repubblica Islamica dell'Iran.
L'art. 101 Cost. Prevede l'istituzione dell'Alto Consiglio delle Regioni, con il fine di prevenire discriminazioni e pregiudizi, e di sollecitare la cooperazione nell'elaborazione dei programmi di vigilanza e sviluppo delle regioni, e di assicurare l'opportuna vigilanza sull'attuazione coordinata di tali programmi.
L'Alto Consiglio delle Regioni è composto di Rappresentanti dei Consigli Regionali, le cui modalità di costituzione e le funzioni sono determinate da apposita legge.
L'Alto Consiglio delle Regioni ha diritto, nell'ambito dei proprio doveri e responsabilità, di presentare e sottoporre all'Assemblea Islamica, direttamente o tramite il Governo, progetti di legge, i quali devono essere presi in esame dall'Assemblea stessa (art. 102 Cost.).
Le decisioni dei Consigli Locali, nei limiti dei poteri di quest'ultimi, obbligano i governatori delle regioni, delle province, dei distretti e le altre autorità nominate dal Governo centrale al rispetto delle decisioni assunte dai Consigli medesimi (art. 103 Cost.).
Al fine di garantire il principio islamico di giustizia, e di assicurare la comune collaborazione nell'elaborazione dei programmi relativi allo sviluppo economico nei settori della produzione, dell'industria e dell'agricoltura, sono istituiti Consigli composti dai rappresentanti degli operai, dei contadini, dei dirigenti e degli altri lavoratori (art. 104, prima parte, Cost.).
Nei settori dell'istruzione dell'amministrazione e degli altri servizi sono costituiti Consigli composti dai rappresentanti degli impiegati (art. 104, seconda parte, Cost.).
Le norme per la costituzione di tali Consigli, ed i loro doveri e prerogative, sono definite da apposite leggi.
L'art. 105 Cost. Prevede il principio di conformità delle decisioni adottate dai Consigli ad i principi islamici ed alle leggi del Paese.
Lo scioglimento dei Consigli è vietato, tranne che nei casi in cui si provi la loro inadempienza alle mansioni previste dalla legge.
La prerogativa di verificare le decisioni dei Consigli, e di codificare le procedure per il loro scioglimento o ricostruzione, è determinata da apposita legge (art. 106 Cost.).
Nel caso di controversia riguardante lo scioglimento dei Consigli, l'art. 106 Cost. Prevede che ciascun Consiglio ha diritto di rivolgersi al Tribunale competente, ed il Tribunale ha il dovere di pronunciarsi in merito alla richiesta del Consiglio con procedura d'urgenza.
Avv. Fabio Loscerbo
Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana
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