Costituzione iraniana:il Presidente della Repubblica
La Parte Nona è intitolata “Potere Esecutivo” e disciplina la figura del Presidente della Repubblica, dei Ministri e del Consiglio dei Ministri e, nella sua terza sezione, l'esercito ed il corpo dei Guardiani della Rivoluzione.
Per quanto attiene alla prima sezione e, cioè, quella afferente alla figura del Presidente della Repubblica, essa consta di venti articoli (artt. 113 – 132).
L'art. 113 individua la figura del Presidente della Repubblica quale più alta carica ufficiale del Paese dopo quella della Guida Suprema, qualificandolo come responsabile dell'esecuzione della Legge Costituzionale.
Il Presidente della Repubblica, inoltre, dirige il potere esecutivo tranne nei casi di responsabilità diretta della Guida.
L'Ufficio del Presidente consiste della Segreteria, del Vice Presidente e dei Consiglieri del Presidente.
Dopo la Rivoluzione, presso la Presidenza è stato creato un Dipartimento speciale al quale sono affidati tutti gli archivi ed i documenti dell'Organizzazione per l'Intelligence e la Sicurezza nazionale.
Sempre dalla Presidenza è amministrata l'Organizzazione per il Bilancio e la Programmazione Economica, cui fanno capo il Centro Statistico Iraniano; il Centro Cartografico Nazionale; il Centro Informatico; l'Iran Data Processing Company (già IBM); il Remote Assessment Centre (ricerca applicata satellitare).
Fanno, inoltre, capo alla Presidenza: l'Organizzazione per i Dipendenti Civili e gli Affari Amministrativi, che coordina gli Enti governativi, emana le norme per l'assunzione dei dipendenti civili, ed elabora gli statuti organizzativi per gli Enti di nuova formazione; lo State Management Training Centre of Iran; l'Organizzazione dell'Archivio Nazionale dell'Iran; la Civil Retirement Organisation; l'Organizzazione per l'Educazione Fisica; l'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente; l'Agenzia per l'Energia Atomica.
Ai sensi dell'art. 114 il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dalla popolazione e rimane in carica quattro anni, mentre la sua rielezione è ammessa per un solo periodo consecutivo al primo.
Il Presidente viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani; nazionalità iraniana; capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze; affidabilità e virtù; lealtà nei confronti dei principi della Repubblica Islamica dell'Iran e della religione dello Stato (art. 115 Cost.).
Coloro che aspirano all'elezione alla carica di Presidente devono presentare ufficialmente la propria candidatura prima dell'inizio delle elezioni, le cui modalità di svolgimento sono determinate dalla legge (art. 116 Cost.).
Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti, mentre, qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza, viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva.
Soltanto i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione (art. 117 Cost.).
In modo analogo, nel caso in cui uno o più fra i candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirano la propria candidatura, tra i rimanenti candidati vengono ammessi alla seconda tornata di votazione i due che hanno ottenuto più suffragi nella votazione precedente.
Ai sensi dell'art. 118 Cost. la responsabilità di controllare lo svolgimento delle elezioni presidenziali spetta al Consiglio dei Guardiani.
L'elezione del nuovo Presidente deve avere luogo almeno un mese prima che si concluda il mandato presidenziale precedente, mentre fino a tale momento i doveri presidenziali sono responsabilità del Presidente precedentemente in carica (art. 119 Cost.).
Nel caso in cui nei dieci giorni precedenti l'elezione si verifichi il decesso di uno dei candidati alla carica di Presidente, la cui eleggibilità sia già stata verificata in base alla Costituzione, l'elezione stessa viene posticipata di due settimane.
La medesima procedura si applica nel caso in cui, durante l'intervallo fra la prima e la seconda tornata di votazioni, si verifichi il decesso di uno dei due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno elettorale (art. 120 Cost.).
Ai sensi dell'art. 121 Cost., il Presidente della Repubblica presta giuramento davanti all'Assemblea Islamica riunita in sessione speciale alla presenza del Presidente dell'Organo Giudiziario e dei Membri del Consiglio dei Guardiani.
Il giuramento avviene mediante l'apposizione della propria firma in calce al seguente testo: “Col Nome d'Iddio Clemente e Misericordioso Io sottoscritto, in qualità di Presidente della Repubblica, dinanzi al sacro Corano e di fronte al popolo iraniano, giuro su Iddio Altissimo e Onnipotente di difendere la religione ufficiale dello Stato, la Repubblica Islamica e la Costituzione del Paese; di consacrare ogni mia forza e capacità al rispetto ed al compimento delle mie responsabilità; di dedicarmi al servizio del popolo ed alla dignità del Paese, alla diffusione della religione e della moralità; di tutelare il diritto e diffondere la giustizia; di astenermi da qualsiasi arbitrio; di salvaguardare la libertà e la dignità degli individui e i diritti del popolo riconosciuti a tutti gli individui della Costituzione; di non risparmiare alcun sforzo nel difendere e custodire i confini del Paese tutelandone l'indipendenza politica, economica e culturale. Con l'aiuto di Dio e seguendo l'esempio del Profeta dell'Islam e dei Puri Imam (la pace sia con loro), giuro di onorare con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato con onestà e dedizione il mandato che il popolo mi ha affidato in sacro pegno e di trasmetterlo a chi verrò scelto dal popolo dopo di me”.
L'art. 122 stabilisce la responsabilità del Presidente della Repubblica, nei limiti dei suoi poteri e dei doveri conferitegli dalla Costituzione o dalle leggi ordinarie, delle proprie azioni di fronte al popolo, alla Guida Suprema ed all'Assemblea Islamica.
Le prerogative del Presidente della Repubblica vengono individuate nella controfirma delle leggi approvate dall'Assemblea Nazionale e dei risultati dei referendum (art. 123 Cost.); della firma dei trattati, delle convenzioni, degli accordi stipulati dal Governo con altri Stati, come pure degli accordi raggiunti negli Organismi internazionali (art. 125 Cost.); nella responsabilità diretta della programmazione economica e finanziaria e degli affari amministrativi del Paese (art. 126 Cost.); la firma delle credenziali degli Ambasciatori iraniani destinati in altri Stati, nominati su proposta del Ministro degli Affari Esteri e con l'approvazione del Presidente della Repubblica (art. 128 Cost.); il conferimento dei riconoscimenti onorifeci di Stato (art. 129 Cost.).
In caso di decesso, dimissioni o destituzione del Presidente della Repubblica, o nel caso di malattia nella quale la sua assenza si protragga oltre il periodo di due mesi, oppure nel caso in cui finisca il suo mandato e per qualche ostacolo non sia stato eletto il nuovo Presidente, il suo Primo Vicepredente, con il consenso della Guida, ha il compito di svolgere i doveri del Presidente della Repubblica (art. 131 Cost.).
In tali casi, un consiglio composto dal Presidente dell'Assemblea Islamica, il Presidente dell'Organo Giudiziario ed il Primo Vicepresidente ha il compito di provvedere ad organizzare l'elezione del nuovo Presidente entro il termine massimo di cinquanta giorni.
Nell'ipotesi di decesso del Primo Vicepresidente oppure di inabilità ad adempiere ai suoi doveri, o nel caso in cui il Presidente della Repubblica non abbia scelto il Primo Vicepresidente, la Guida Suprema affida l'incarico ad altra persona (art. 131 Cost.).
L'art. 132 Cost., prevede che quando la carica presidenziale è assunta dal Primo Vicepresidente oppure da altra persona eletta in conformità di quanto previsto dal citato art. 131, non può essere depositata la mozione di sfiducia nei confronti dei ministri o proposto il voto di sfiducia verso qualsiasi ministro, né è consentito procedere a revisioni della Costituzione o proporre un referendum.
Avv. Fabio Loscerbo
Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna
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