Costituzione iraniana: il potere giudiziario
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La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran alla sua parte undicesima disciplina il Potere Giudiziario (artt. 156 – 174),...
(last modified 2024-11-17T02:54:12+00:00 )
May 08, 2021 06:14 Europe/Rome
  • Costituzione iraniana: il potere giudiziario

La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran alla sua parte undicesima disciplina il Potere Giudiziario (artt. 156 – 174),...

la quale contiene una prima parte relativa alla definizione dei compiti del Potere Giudiziario, dei poteri del Presidente dell'Organo Giudiziario ed ai rapporti con il Ministero della Giustizia.

Una seconda parte riguarda, poi, la Corte Suprema, le funzioni e doveri dei giudici e dei  meccanismi di garanzia

Nel presente articolo verrà trattata la prima parte e, quindi, con preciso riferimento alle disposizioni dall'art. 156 al 160 Cost.

Il sistema giudiziario ha subito cambiamenti profondi dopo l'affermarsi della Rivoluzione, anche perchè il Corano e lo Hadith, la Tradizione relativa agli atti del Profeta Mohammad e degli Imam Sciiti, contengono una notevolissima quantità di istruzioni riguardanti le procedure di accertamento e prova dei reati, di istruzione dei processi e di elaborazione delle sentenze, come pure la graduazione delle condanne e delle pene.

Di conseguenza, l'amministrazione della giustizia ha potuto iniziare a funzionare secondo l'ispirazione islamica immediatamente dopo la Rivoluzione, ed in tempi abbastanza brevi sono stati elaborati e varati un nuovo codice civile, un nuovo codice penale e nuovi codici di procedura.

Per quanto concerne il Testo Costituzionale, il sistema giudiziario è stato reso totalmente indipendente dagli altri due poteri dello Stato: il Ministero della Giustizia è incaricato soltanto dell'organizzazione amministrativa e del budget, della cura dei rapporti fra il Giudiziario da un lato ed il Legislativo e l'Esecutivo dall'altro, del compito di rispondere in sede di Assemblea Islamica alle interpellanze inoltrate dai Rappresentanti, e di presentare disegni di legge di contenuto giudiziario in qualità, caso per caso, di rappresentante del Governo o del Sistema Giudiziario.

A norma dell'art. 156 Cost., il Giudiziario è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell'amministrazione della giustizia.

L'art. 156 Cost., individua cinque compiti del potere Giudiziario.

Esse adempie ad inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.

Il Potere Giudiziario ha, quindi, il compito di consolidare i diritti collettivi e promuovere la giustizia e le libertà legittime, nonché controllare la retta applicazione della legge.

Trai i suoi compiti, inoltre, l'individuazione dei reati e delle offese, messa in stato d i accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica, e l'adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali.

Come presidente dell'Organo Giudiziario (o Suprema Autorità Giudiziaria o Supremo Consiglio di Giustizia), l'art. 157 Cost., prevede che venga nominato un giurista islamico qualificato, esperto di Giurisprudenza Islamica, e ciò allo scopo di adempire le responsabilità dell'Organo nell'ambito giuridico, amministrativo ed esecutivo.

L'art. 158 Cost., individua i compiti del Presidente dell'Organo Giudiziario nella creazione delle strutture più opportune per l'attuazione degli obiettivi individuati dall'art. 156 Cost.

Nello specifico, esistono attualmente due categorie di Tribunali: i Tribunali Pubblici ed i Tribunali Speciali.

I Tribunali Pubblici includono i Tribunali di Primo Grado Civili e Penali, i Tribunali Superiori Civili e Penali, i Tribunali Civili Indipendenti e Civili Speciali.

I Tribunali Speciali includono i Tribunali della Rivoluzione Islamica, e il Tribunale Speciale per i Sapienti Religiosi.

Può rilevarsi che nei primi mesi del 1987, l'Imam Khomeini decretò l'istituzione di un tribunale speciale incaricato di investigare e giudicare i reati commessi da sapienti religiosi; nominò quindi il Giudice Presidente e il Procuratore di tale Tribunale Speciale per i Sapienti Religiosi ed ordinò loro di indagare ed emettere sentenze sulla base di regole e normative teologiche.

Entrambe le cariche ne avrebbero risposto unicamente a lui, in quanto Giuda Suprema.

Da allora questo Tribunale ha continuato a funzionare, rimanendo in pratica all'esterno del sistema giudiziario propriamente detto.

Ritornando a trattare dei compiti del Presidente dell'Organo Giudiziario, l'art. 158 Cost., vi annovera l'elaborazione di disegni di legge giudiziaria conformi ai principi della Repubblica Islamica.

Inoltre, rientra tra le attribuzioni del Presidente l'assunzione in servizio di giudizi di provata competenza ed equità, la loro nomina e rimozione dall'incarico, l'assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge.

Al Supremo Consiglio di Giustizia fanno capo, in primo luogo, l'Amministrazione Giudiziaria e le sue strutture, nel cui ambito lavora la Polizia Giudiziaria.

Quindi, vi rientra l'Ispettorato Generale dello Stato ed il Tribunale Amministrativo.

Inoltre, l'Atto Giuridico 1/5/1983 assoggetta al Supremo Consiglio di Giustizia anche le strutture giudiziarie denominate Tribunali della Rivoluzione Islamica e le Procure della Rivoluzione Islamica.

Per quanto attiene le Procure della Rivoluzione Islamica, ad esse è assegnato il compito di indagare a) su tutti i reati commessi contro la sicurezza interna ed esterna dell'Iran, sui reati “contro Dio” e di “corruzione sulla terra”, b) sugli attentanti alla vita degli uomini politici; c) sullo spaccio e sul contrabbando di stupefacenti; d) sui casi di omicidio, massacro, sequestro di persona e tortura commessi al fine di restaurare il regime monarchico pre-rivoluzionario e di reprimere la lotta del popolo iraniano; e) sui casi di depredazione del Tesoro nazionale; f) sull'accaparramento di generi di prima necessità e sulla loro messa in commercio a prezzi rincarati.

Il citato Atto Giuridico distingue, poi, tre categorie di Tribunali della Rivoluzione Islamica: i Tribunali per i reati economici, con giurisdizione sui casi di cui alle lettere e) ed f); i Tribunali per gli Affari Politici, per i casi di cui alle lettere a), b) e c); i Tribunali Anti-narcotici per il caso di cui alla lettera c).

La Carta Costituzionale individua, agli artt. 159 e 160, il ruolo del Ministero della Giustizia.

Tale Ministero è responsabile di tutte le questioni riguardanti i rapporti del potere giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo.

Esso viene eletto tra i candidati proposti dal Presidente dell'Organo Giudiziario al Presidente della Repubblica.

L'art. 159 prevede, infine, in capo al Presidente dell'Organo Giudiziario la facoltà di affidare tutti gli affari economici, amministrativi e l'assunzione del personale, ad eccezione dei giudici.

 

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione Italo – Iraniana di Cultura e del Commercio di Bologna

 

 

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