Iran, la carta dei diritti dei cittadini-2
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La Carta dei Diritti dei Cittadini si compone di ventidue capitoli; nel presente articolo vengono trattate le parti dalla Prima alla Quinta.
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May 26, 2021 04:08 Europe/Rome
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La Carta dei Diritti dei Cittadini si compone di ventidue capitoli; nel presente articolo vengono trattate le parti dalla Prima alla Quinta.

La parte Prima della Carta dei Diritti dei Cittadini è intitolata “Diritto alla vita, salute e qualità della vita”, e si compone di sei articoli (artt. 1-6).

L'art. 1 sancisce in modo chiaro e netto che i cittadini hanno diritto alla vita e che nessuno può essere privato di questo diritto se non ai sensi di legge.

I cittadini hanno il diritto di godere di una vita dignitosa e delle loro necessità, come acqua pulita, cibo adeguato, promozione della salute, ambiente, cure mediche adeguate, accesso ai farmaci e attrezzature, forniture e servizi medici, medicinali e sanitari in conformità con standard scientifici e standard nazionali e condizioni ambientali sicure e sostenibili (art. 2).

L'art. 3 sancisce che le donne hanno il diritto di godere di piani e strutture sanitarie e di trattamento adeguati e di formazione e consulenza adeguate per provvedere alla loro salute fisica e psicologica nella loro vita individuale, familiare e sociale e nelle diverse fasi della vita, in particolare durante la gravidanza, il parto e nel periodo successivo alla gravidanza.

La Carta tutela, poi, il diritto dei bambini ad essere protetti contro la discriminazione, le molestie e lo sfruttamento e di ricevere un'adeguata protezione sociale nei settori della salute e della prevenzione delle malattie mentali, psicologiche e fisiche, nonché dei servizi medici e di cura (art. 4).

Neppure vengono tralasciati i diritti dei disabili, atteso che l'articolo 5 tutela il diritto delle  persone disabili e le persone anziane a ricevere cure e strutture di riabilitazione per la cura e / o la riabilitazione per avere una vita indipendente e per godere della partecipazione a vari aspetti della vita.

Infine, è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di godere di un ambiente favorevole alla promozione delle virtù etiche e religiose e dell'elevazione spirituale (art. 6).

Il medesimo articolo impone al governo di impiegare tutti i suoi poteri per realizzare i requisiti per il godimento di questo diritto e per combattere le carenze morali come la disonestà, l'ipocrisia,  l'intolleranza, l'indifferenza, l'odio, la sfiducia, il radicalismo e la dissomiglianza.

La parte Seconda della Carta è intitolata “Diritto alla dignità umana e all'uguaglianza”, che si compone di sei articoli (artt. 7-11).

L'articolo 7 sancisce il diritto di tutti i cittadini, in modo egualitario, alla dignità umana ed a tutti i privilegi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Il successivo articolo 8 vieta l'esercizio di qualsiasi tipo di indebita discriminazione, in particolare nell'accesso dei cittadini ai servizi pubblici quali i servizi sanitari e le opportunità lavorative ed educative.

Il medesimo articolo contiene l'obbligo gravante in capo a governo di astenersi dall'adottare qualsiasi decisione e intraprendere qualsiasi azione che porti all'ampliamento del divario di classe, all'indebita discriminazione o alla privazione dei diritti dei cittadini.

Viene, quindi, sancita la inviolabilità della dignità e della reputazione dei cittadini (art. 9).

Altresì, viene previsto che nessuna persona, autorità o media, in particolare coloro che utilizzano  strutture pubbliche, possa danneggiare la dignità e la reputazione di altri attraverso le loro azioni o dichiarazioni diffamatorie come calunnia e calunnia.

Il successivo articolo 10 sancisce il divieto di insultare, degradare o provocare odio contro etnie e seguaci di altre fedi e credi e gruppi sociali e politici.

Infine, viene riconosciuto a tutte le donne il diritto di avere una partecipazione attiva ed effettiva all'elaborazione delle politiche, alla legislazione, alla gestione, all'attuazione e alla supervisione, nonché il diritto a ricevere pari opportunità sociali in conformità con le norme islamiche (art. 11).

La parte Terza è intitolata “Diritto alla libertà e alla sicurezza personale” e si compone di tre articoli (artt. 12 – 14).

L'articolo 12 sancisce la inviolabilità delle libertà personali e pubbliche.

Viene stabilito che nessun cittadino può essere privato di queste libertà, ancorchè la limitazione di queste libertà possa avvenire solo nella misura necessaria e in conformità con la legge.

Ogni cittadino ha il diritto di godere della sicurezza della propria persona, proprietà, dignità, impiego, processo legale e giudiziario, sicurezza sociale e simili (art. 13).

Nessuna autorità, in nome della sicurezza, può violare o minacciare i diritti e le libertà legittime dei cittadini e la loro dignità e integrità umana (art. 13).

Sono, inoltre, vietate azioni illegali in nome della sicurezza pubblica, in particolare la violazione della privacy delle persone (art. 13).

L'articolo 14 sancisce il diritto in capo a tutti i cittadini di accedere rapidamente e facilmente alle autorità e ai funzionari di pubblica sicurezza in caso di violazione illegale della loro libertà e sicurezza.

Le suddette autorità e i funzionari devono rendere i servizi immediatamente, senza discriminazioni, proporzionati alla violazione o alla minaccia a cui i cittadini sono stati esposti e nel rispetto della legge.

La parte Quarta è intitolata “Diritto all'autodeterminazione” e si compone di quattro articoli (artt. 15-18).

L'articolo 15 prevede in capo a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla determinazione del loro destino politico, economico, sociale e culturale, nonché l'esercizio di questo diritto in elezioni o referendum liberi ed eque.

I cittadini hanno gli stessi diritti di partecipare e monitorare il processo elettorale, di godere di agevolazioni e privilegi governativi (inclusi sussidi, pubblicità radiofoniche e televisive e simili), di beneficiare dei contributi elettorali e di altri mezzi di finanziamento dei costi elettorali, di lamentarsi e opporsi alle autorità competenti in materia di violazioni elettorali (art. 16).

Il successivo articolo 17 sancisce il diritto alla trasparenza ed alla imparzialità delle decisioni, misure o dichiarazioni di funzionari governativi, autorità amministrative e di supervisione delle elezioni, funzionari militari, di polizia e di sicurezza, prima delle elezioni, nel corso della valutazione delle qualifiche dei candidati alle elezioni e dopo le elezioni, in modo tale che non possa sorgere nemmeno il sospetto di frode o violazione elettorale o il sostegno a determinati candidati.

Infine, l'articolo 18 prevede che l'Organizzazione radiotelevisiva della Repubblica Islamica dell'Iran e tutti i media che utilizzano il bilancio pubblico o la proprietà sono tenute ad osservare la totale neutralità in tutte le fasi delle elezioni, di modo che non possa sorgere alcun sospetto di sostenere determinati candidati.

La parte Quinta è intitolata “Diritto al buon governo e amministrazione”, e si compone di sei articoli (artt. 19-24).

L'articolo 19 prevede il diritto a un buon governo degli affari di Stato basato sullo stato di diritto, l'efficienza, la responsabilità, la trasparenza, la giustizia e l'equità.

L'osservanza di questo diritto da parte di tutte le autorità e del personale governativo è obbligatoria.

Il successivo articoli 20 sancisce il diritto dei cittadini a che i loro affari amministrativi siano gestiti e svolti nel rispetto della legge, in modo obiettivo e lontano da profitti o pregiudizi personali, nepotismo o favoritismo politico e senza pregiudizi, in un momento determinato e appropriato.

I cittadini hanno il diritto di chiedere rimedi e di ricorrere alle autorità amministrative e giudiziarie competenti quando ritengono che le decisioni degli enti amministrativi e / o del loro personale siano in violazione di leggi e regolamenti (art. 21).

I cittadini hanno il diritto di essere informati delle decisioni e delle misure amministrative che in un modo o nell'altro incidono sui loro legittimi diritti e interessi (art. 22).

Le autorità e i funzionari amministrativi sono responsabili e accessibili ai cittadini; e, qualora rifiutino una richiesta, rispondono per iscritto, su richiesta, e forniscono la massima guida nell'ambito delle loro competenze (art. 23).

Infine, l'articolo 24 sancisce il diritto in capo a tutti i cittadini a un governo che si impegni a osservare la buona morale; l'onestà, l'affidabilità e la preservazione del tesoro pubblico.

Avv. Fabio Loscerbo

Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna

 

 

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