Iran, la carta dei diritti dei cittadini-3
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La Carta dei Diritti dei Cittadini si compone di ventidue capitoli; nel presente articolo vengono trattate le parti dalla Tredicesima alla Diciassettesima.
(last modified 2024-11-17T02:54:12+00:00 )
Giu 02, 2021 06:32 Europe/Rome
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La Carta dei Diritti dei Cittadini si compone di ventidue capitoli; nel presente articolo vengono trattate le parti dalla Tredicesima alla Diciassettesima.

La parte Tredicesima della Carta dei Cittadini è intitolata “Diritto a un processo equo” e si compone di dodici articoli (artt. 56 – 67).

L'art. 56 stabilisce che tutti cittadini hanno il diritto di accedere liberamente e facilmente alle autorità giudiziarie, di polizia, amministrative e di vigilanza competenti e imparziali per chiedere giustizia.

Il medesimo articolo prevede che nessuno può essere privato di questo diritto.

Il successivo art. 57 stabilisce il principio della presunzione di innocenza in base al quale nessuno può essere considerato colpevole a meno che l'accusa contro di lui non sia provata in un tribunale della giurisdizione competente e nel rispetto del giusto processo, compresi i principi di nullum crimen sine lege (nessun crimine senza legge ).

Il medesimo articolo prevede la indipendenza e imparzialità degli organi giudiziari e dei giudici; il diritto alla difesa, il principio della responsabilità penale individuale; il principio del processo rapido e del giudizio entro un termine ragionevole senza proroga del procedimento; e il diritto di avere un avvocato.

Nella suo ultimo periodo l'art. 57 prevede che le sentenze devono essere emesse sulla base delle leggi e dei principi pertinenti.

E' previsto che i cittadini hanno il diritto di assumere avvocati di loro scelta dall'inizio alla conclusione dei procedimenti giudiziari, di polizia e amministrativi (art. 58).

Nel caso in cui le persone non siano in grado di assumere avvocati dinanzi all'autorità giudiziaria, è previsto che siano fornite loro le facilitazioni per mantenere un avvocato (art. 58).

In linea con la realizzazione del diritto inviolabile della difesa, l'art. 58 tutela l'indipendenza professionale degli avvocati.

L'art. 59 prevede che i processi si tengano in linea di principio in udienza pubblica e che i cittadini hanno il diritto di assistere alle udienze, se lo desiderano; mentre le eccezioni sono determinate solo dalla legge.

Il successivo articolo 60 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto alla protezione e alla messa in sicurezza dei propri dati personali dinanzi alle autorità giudiziarie, di polizia e amministrative.

Il medesimo articolo prevede che nessun danno può essere inflitto al loro status, onore e dignità umana.

Qualsiasi tipo di condotta illegale, come la tortura fisica o psicologica; ottenere testimonianze o informazioni forzate; usando umiliazioni verbali o fisiche; applicare violenza verbale o fisica; insultare un imputato o un condannato costituisce – norma del citato articolo - violazione dei diritti dei cittadini; e, oltre ad essere legalmente perseguibili, i risultati ottenuti con questi mezzi non saranno ammissibili (art. 60).

Inoltre, è previsto che i cittadini che affrontano accuse politiche o legate alla stampa devono essere processati solo in udienza pubblica e in presenza di una giuria (art. 61).

A mentre dell'art. 61 i membri della giuria devono essere selezionati per costituire un riflesso della coscienza pubblica e una rappresentazione delle opinioni e dei punti di vista dei vari gruppi sociali.

Quindi, è riconosciuto in capo a tutti i cittadini il diritto di essere immuni da detenzione arbitraria e perquisizioni e sequestri ingiustificati (art.62).

È, peraltro, vietata qualsiasi minaccia, esercizio di pressione e restrizione nei confronti della famiglia e dei parenti delle persone accusate o detenute (art. 62).

L'art. 63 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto di essere informati di tutti i loro diritti in un procedimento legale, compreso il diritto di essere informati del tipo e delle ragioni delle accuse contro di loro e delle prove a sostegno delle stesse.

Il medesimo articolo riconosce il diritto di essere rappresentato da un avvocato; il diritto di ottenere un termine ragionevole per la presentazione di reclamo o difesa; il diritto alla trascrizione accurata dei punti presentati in tutte le fasi del procedimento; il diritto di essere trattenuto in case di detenzione e carceri legalmente riconosciute; e il diritto di informare la propria famiglia della propria detenzione.

A norma del successivo articolo 64, i detenuti hanno il diritto di godere dei diritti di cittadinanza che li riguardano, compreso il diritto di avere un'alimentazione adeguata, vestiti, cure sanitarie e mediche, di comunicare con e di essere informati della loro famiglia; usufruire di servizi educativi e culturali; e per eseguire il culto e rituali religiosi.

Viene, poi, riconosciuto (art. 65) in capo a tutti i cittadini il diritto di impugnare le sentenze emesse da tribunali penali, civili ed amministrativi sulla base di criteri legali.

Il successivo articolo 66 prevede che tutti i detenuti hanno il diritto di tornare a una vita onorevole dopo la fine della loro detenzione o condanna e di godere di tutti i diritti dei cittadini, in particolare il diritto al lavoro.

E', inoltre, vietata l'imposizione di restrizioni alle attività sociali, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti e nei tempi indicati (art. 66).

Infine, a chiusura della parte in trattazione, l'articolo 67 impone al governo di adottare le dovute misure per migliorare il sistema giuridico iraniano e creare un modello efficiente sul rispetto del giusto processo legale.

La successiva parte Quattordicesima è intitolata “Diritto a un'economia trasparente e competitiva”, la quale si compone di cinque articoli (artt. 68 – 71).

L'articolo 68 sancisce il diritto in capo a tutti i cittadini di godere di pari accesso alle opportunità economiche, alle strutture ed ai servizi pubblici e governativi.

Viene previsto che i contratti e gli accordi del settore pubblico e governativo con il settore privato e la concessione di qualsiasi tipo di licenza in aree economiche ai cittadini devono essere stipulati nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti e della leale concorrenza nell'accesso alle opportunità e alle agevolazioni.

Il successivo articolo 69 riconosce ai cittadini il diritto di essere informati sul processo di adozione, modifica e attuazione delle politiche, leggi e regolamenti economici; consigliare all'autorità di approvazione le proprie opinioni; essere informati dell'adozione di decisioni diverse dalle precedenti politiche e procedure in modo tempestivo che consenta loro di prepararsi a tali cambiamenti; di conoscere in modo trasparente le decisioni adottate attraverso annunci pubblici.

Inoltre, viene previsto (art. 70) il diritto di godere della parità di accesso, nel modo più trasparente, alle informazioni economiche, comprese le informazioni relative alle gare e agli appalti da indire.

Il successivo articolo 71 prevede che il governo debba garantire ai cittadini un ambiente commerciale basato sulla legge, trasparente e concorrenziale equo per impegnarsi in varie attività economiche, in cui gli investimenti dei cittadini sono sicuri e protetti.

Infine, al fine di garantire la realizzazione dei diritti economici dei cittadini, e per massimizzare la partecipazione di ogni singolo membro della società alle attività commerciali, è previsto (art. 72) che il governo debba realizzare le circostanze necessarie per la sicurezza degli investimenti; adozione di decisioni economiche semplici, immediate e durevoli; ampliare le relazioni ed i legami regionali; fare i preparativi necessari per la presenza di attivisti economici iraniani nei mercati mondiali, sostenere il rinnovamento, la fornitura di scienza moderna alle imprese di produzione e l'organizzazione mirata delle esportazioni e delle importazioni; e la lotta alla criminalità economica organizzata, al riciclaggio di denaro e al traffico illecito di merci e valute estere.

La successiva parte Quindicesima è intitolata “Diritto alla casa” e si compone di due articoli (artt. 73-74).

E' previsto in capo a tutti i cittadini il diritto di usufruire di un alloggio sicuro idoneo a soddisfare le proprie esigenze e quelle della propria famiglia (art. 73).

L'art. 74 impone al governo  di adottare le misure e i regolamenti necessari per preparare le basi per la fornitura di alloggi adeguati e per il miglioramento della questione abitativa, tenendo conto delle specifiche nazionali e dei valori culturali, del rispetto dei regolamenti nazionali per l'edilizia e dei piani di ottimizzazione del consumo energetico.

La successiva parte sedicesima è intitolata “Diritto di proprietà” e si compone due articoli (artt. 75 – 76).

Viene previsto (art. 75)  che nessuna persona o autorità può espropriare la propria proprietà, confiscare, sequestrare o pignorare i propri beni, né impedire, ostacolare o limitare il godimento dei propri diritti di proprietà o di proprietà, salvo che per legge.

Inoltre, a norma dell'articolo 76, viene prevista la tutela dei diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale a norma di legge.

I cittadini hanno diritto, a norma di legge, di godere del necessario sostegno per la realizzazione e la presentazione di opere artistiche e per la fruizione dei diritti economici e non economici delle stesse all'interno e all'esterno del Paese.

La successiva parte diciassettesima è intitolata “Diritto all'occupazione e al lavoro dignitoso” e si compone di otto articoli (artt. 77 – 84).

L'articolo 77 riconosce in capo a tutti i cittadini il diritto di scegliere e svolgere liberamente il lavoro che scelgono senza discriminazioni e nel rispetto della legge.

Nessuno ha il diritto di privare i cittadini di questo diritto per motivi di etnia, religione, genere e/o convinzioni politiche e/o sociali.

Il successivo articolo 78 prevede il diritto a pari opportunità di lavoro e di scegliere liberamente la propria professione secondo le disposizioni di legge, in modo da consentire loro di guadagnarsi da vivere in modo equo e dignitoso.

Il medesimo articolo pone in capo al Governo l'obbligo di garantire e vigilare sulle condizioni preliminari appropriate per la realizzazione di questo diritto.

Inoltre, è previsto (art. 79) che tutti i cittadini hanno il diritto di usufruire della formazione professionale richiesta in relazione al lavoro, nonché il diritto a uno spazio ambientale e lavorativo sano e sicuro; e di essere dotati delle misure necessarie per prevenire lesioni fisiche e mentali negli ambienti di lavoro (art. 80).

L'articolo 81 riconosce in capo ai cittadini il diritto di chiedere un risarcimento alle autorità legali competenti per violazioni delle leggi e dei regolamenti sul lavoro.

Viene, poi, previsto che l'assunzione, la promozione e la concessione di benefici ai dipendenti devono essere basate su specializzazione, competenza e abilità legate al lavoro; sono vietati approcci arbitrari, discriminatori e faziosi in questo contesto, nonché l'uso di metodi che violino i diritti alla privacy nel processo di selezione per l'occupazione (art. 82).

Il successivo articolo 83 riconosce alle donne il diritto ad opportunità di lavoro adeguate e a pagare uguale agli uomini per lo stesso lavoro.

Infine, l'art. 83 proibisce il lavoro minorile forzato.

Avv. Fabio Loscerbo

Presidente Associazione di Cultura e del Commercio Italo Iraniana di Bologna

 

 

 

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