Venezuela: Corte suprema boccia transizione
CARACAS (Pars Today Italian) – La Corte suprema venezuelana (Tribunal supremo de Justicia, Tsj) ha dichiarato nulla la legge sulla transizione approvata a inizio settimana dall'Assemblea nazionale (An).
Il presidente della Sala costituzionale del Tsj, Juan josé Mendoza, ha segnalato che il documento, che fissava tempi e modi per il passaggio di poteri dal governo del presidente Nicolas Maduro a quello dell'autoproclamato Juan Guaidò, non può derogare a quanto stabilito nella Carta. Il magistrato ha ricordato che nella Costituzione non esiste la figura di uno "statuto di transizione" e ribadito che ogni decisione della An è da considerarsi nulla dal momento che l'organismo è privo degli idonei requisiti legali. Al tempo stesso, riporta la "Agencia venezolana de noticias", il magistrato ha chiesto al pubblico ministero di aprire opportune indagini, dal momento che Guaidò, "autoproclamandosi presidente della nazione" ha di fatto dato vita ad una "usurpazione di potere" cercando di attivare "un colpo di stato e destabilizzare il paese". Lo statuto approvato martedì 5 febbraio stabilisce alcuni punti del "passaggio di poteri", divenuti in fretta oggetto di un dibattito legale nel paese. Il testo stabilisce che l'An dovrà farsi carico di applicare l'articolo 233 della costituzione "quando sarà cessata l'usurpazione" del presidente Maduro. L'articolo in questione elenca i casi in cui il presidente non può esercitare il potere: morte, la sua rinuncia, la sua destituzione decretata da sentenza della Corte suprema, la sua incapacità fisica o mentale certificata da un collegio medico designato dalla Corte suprema e con l'approvazione dell'Assemblea nazionale, l'abbandono del'incarico , dichiarato come tale dall'Assemblea nazionale o la revoca del mandato" tramite consultazione popolare. Nel caso in cui questi motivi si producano prima dell'insediamento, avvenuto il 10 gennaio, il potere passa nelle mani del presidente dell'An, che ha trenta giorni di tempo per organizzare nuove elezioni generali. Se l'impossibilità segue l'insediamento, il potere - e l'onere di organizzare il nuovo voto - passa al vicepresidente. Lo statuto segnala che il presidente dell'An, una volta finita "l'usurpazione", "eserciterà per trenta giorni i poteri di presidente incaricato, con lo scopo di "portare avanti la formazione di un governo provvisorio". Nel caso in cui, si legge all'articolo 26 dello statuto, si registri una "impossibilità tecnica di convocare elezioni libere" nei 30 giorni successivi, l'Assemblea nazionale potrà ratificare il presidente ad interim come capo di stato provvisorio. Questo esecutivo avrebbe secondo lo statuto un tempo massimo di dodici mesi per poter riportare il paese alle urne.