L'economia nella Carta Costituzionale della Repubblica Islamica dell'Iran
La Parte Quarta della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran (artt. 43 – 55) è intitolata “Affari Economici e Finanziari”.
In particolare, sono previsti nove principi (art. 43) fondamentali su cui si fonda l'economica della Repubblica Islamica dell'Iran, con lo scopo di garantire l'indipendenza economica della società iraniana, ed eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura maggiore i bisogni dell'individuo, nella salvaguardia della sua dignità.
Il primo principio consiste nel soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e, che vengono individuati in modo specifico nell'abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione della famiglia.
Semplificando al massimo si può dire che la base di tale principio consiste nell'acquisizione del concetto di standard minimi relativi a diversi fabbisogni, che vengono individuati in modo specifico, che l'intera collettività garantisce a tutti i cittadini attraverso un impegno pilotato e concretamente attuato dal governo.
Quando un cittadino venga a trovarsi al di sotto di uno standard minimo, lo Stato interviene, con una rete di servizi e di prestazioni che consente il raggiungimento per tutti degli standard minimi vitali e, in prospettiva, il loro continuo innalzamento nonché miglioramento qualitativo.
Il secondo principio, che deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione generale in tutte le sue fasi di sviluppo, si fonda su diverse garanzia.
La prima che viene in rilievo consiste nel riconoscimento in capo a tutte le persone della possibilità ed opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione.
Quindi, vengono garantiti i mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari.
La terza, ed ultima, garanzia viene posta come limite a che lo Stato divenga l'unico ed assoluto datore di lavoro.
Viene, pertanto, in rilievo il diritto al lavoro, un diritto che si rivolge – in primo luogo – a tutti i livelli dell'apparato pubblico, cui domanda, in sostanza, di suscitare occasioni di lavoro, cioè di perseguire una politica di pieno impiego.
Una netta scelta di favore, da un lato, per lo sviluppo delle forze produttive e, dall'altro, di valorizzazione del principio della eguaglianza, attraverso la rimozione di quegli ostacoli che pregiudicano l'eguaglianza delle opportunità.
Il terzo principio previsto dal citato art. 43 consiste nella programmazione dell'economica.
La programmazione viene prevista con il preciso scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo che, a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell'attività professionale, siamo assicurate l'opportunità e l'energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.
Il terzo principio su cui si fonda l'economica della Repubblica Islamica dell'Iran si fonda sul diritto dell'individuo di scegliere liberamente l'occupazione desiderata.
Dall'altro viene posto un preciso divieto di coercizione dell'individuo a svolgere un determinato lavoro, ed il rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.
Il principio contenuto al punto 5) dell'art. 43 prevede la proibizione di recare nocumento ad altri, con la contemporanea proibizione del monopolio, della speculazione, dell'usura e di altre transazioni illecite.
In particolare, l'intervento dell'autorità pubblica allo scopo di proibire situazioni monopolistiche ha per scopo non un controllo di tipo politico-dirigistico dell'economia bensì, a tutela della libertà di ciascuno di poter operare nel mercato, il rendere possibile una reale concorrenza fra le imprese imponendo regole del gioco e garantendone l'osservanza.
Il sesto principio contiene il divieto di dissipare le risorse in tutti i settori dell'economica, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione ed i servizi.
Il principio che segue (punto 7), nella prima parte aderisce all'utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica, mentre nella seconda radica l'obiettivo di istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.
Riguardo a tale punto si pone immediatamente il quesito sull'estensione da dare al termine istruzione.
In via preliminare è necessario avvertire che questo concetto presenta un duplice profilo.
L'istruzione può essere considerata sia, da un punto di vista oggettivo, come un risultato (nel senso dell'essere istruiti, di possedere un'istruzione); sia, da un punto di vista soggettivo, come un'attività che ha per scopo proprio il raggiungimento di quel risultato.
Ora, secondo una concessione largamente diffusa, l'istruzione (nel secondo significato di istruzione-attività) sarebbe da intendere come una pluralità di insegnamenti organizzati al fine di rendere istruiti, e in tal modo si contrapporrebbe all'insegnamento, considerato come attività.
In realtà, non c'è alcuna ragione per negare che l'insegnamento in qualsiasi forma prestato, inserito o meno in un'organizzazione, concreti un'attività di istruzione; e, conseguentemente, l'istruzione in senso obiettivo (istruzione-prodotto) possa essere il risultato sia di un singolo insegnamento sia di una pluralità di insegnamenti organizzati.
Anzi, poiché è incontestabile che il risultato dell'istruzione può essere conseguito anche tramite procedimenti diversi dall'insegnamento, come lo studio e la ricerca, anche queste attività debbono essere considerate a pieno titolo come attività d'istruzione.
La conclusione a cui si perviene è, dunque, che oggetto del principio in argomento è non solo l'istituzione e la gestione di scuole (cioè l'organizzazione dell'insegnamento e l'insegnamento organizzato), ma anche l'insegnamento, nonché lo studio e la ricerca scientifica e tecnica.
Il citato riferimento all'istruzione ed alla ricerca scientifica rendo la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran all'avanguardia nel panorama mondiale delle carte fondamentali, al pari dei altri paesi maggiormente industrializzati.
Il successivo punto 8 contiene il rifiuto e l'impedimento della dominazione sull'economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.
Infine, viene previsto (punto 9) particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell'allevamento, dell'industria, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all'autosufficienza ed all'indipendenza economica.
L'art. 44 individua i tre pilastri su cui si fonda l'economica della Repubblica Islamica dell'Iran.
Essi sono il settore statale, cooperativo e privato.
Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l'estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l'aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade.
Il settore pubblico inerisce, pertanto, tutto ciò che è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica.
Il settore cooperativo include la società e le imprese cooperative di produzione e distruzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche.
Il settore privato comprende i settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statali e cooperativo.
L'art. 44, inoltre, prevede in modo espresso la tutela della proprietà in ciascuno dei tre settori sopra citati, sempre che questa sia compatibile e conforme alle leggi islamiche.
Con il termine proprietà si indica il “diritto reale” per eccellenza, cioè quella situazione per la quale a un soggetto è riconosciuta la titolarità di poteri nei confronti di una cosa, poteri che consentono sia di godere della cosa utilizzandola sia di disporre di essa.
E' sufficiente qui sottolineare come dall'art. 44 risulta una scelta per una sistema economico misto (la proprietà non deve essere né soltanto pubblica, né soltanto privata).
Il successivo articolo (art. 45) contempla le risorse naturali e la ricchezza nazionale, le quali sono a disposizione dell'autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell'interesse della nazione, mentre viene, poi, riconosciuto a ciascuno la proprietà del proprio legittimo lavoro ed impresa (art. 46).
La proprietà privata viene trova tutela nell'art. 47, dove il solo limite è dato dall'acquisizione con mezzi legali.
Il divieto di discriminazione tra regioni e diverse zone del Paese nello sfruttamento delle risorse naturali, nell'utilizzo delle entrate nazionali sul piano regionale è contemplato all'art. 48, il quale prevede, inoltre, che ciascuna ragione ha accesso al capitale ad alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo (art. 48).
L'art. 49 prevede il dovere in capo al governo di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d'azzardo, sfruttamento illecito di mowqufe (lascito testamentario in beneficenza di un bene di cui un Ufficio pubblico apposito gestisce i frutti a favore di fondazioni di carità).
E', inoltre, prevista la confisca di ogni ricchezza proveniente da contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali ,da centri di corruzione e da altre attività illecite.
Le citate disposizioni sulla confisca trovano applicazione solo che sia stata esplicata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell'osservanza delle norme religiose.
La protezione dell'ambiente è contenuta nella disposizione di cui all'art. 50, ove viene previsto il divieto di svolgere quelle attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell'ambiente.
Gli articoli dal 51 al 55 ineriscono la tassazione e l'aspetto contributivo, ivi compreso il controllo operato dall'organo istituto all'uopo individuato nella Corte dei Conti.
Le imposizioni tributarie rappresentano uno strumento essenziale per influire sulla produzione e redistribuzione del reddito e quindi rientrano fra gli strumenti per il governo dell'economia.
Viene, in particolare, previsto che nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge, dove i casi di esonero e riduzione delle imposte sono espressamente previsti per legge.
E', inoltre, previsto che il bilancio nazionale annuale viene redatto dal Governo e sottoposto all'Assemblea Islamica per l'approvazione nei modi prescritti dalla legge.
Quanto alle entrate governative viene previsto che queste debbano trovare registrazione nella contabilità della Tesoreria Generale.
L'art. 55 individua la Corte dei Conto l'organo preposto alla revisione e controllo della contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano a fondi di bilancio statale.
Lo stesso articolo individua i compiti della Corte nel garantire che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati e nel raccogliere la contabilità e la documentazione relativa, così da sottoporre il rendiconto dettagliato di Bilancio all'Assemblea Islamica che, ai sensi dell'art. 54, ne costituisce l'organo di supervisione diretta.
Avv. Fabio Loscerbo
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