Brexit: Le direttive di negoziato decise dal Consiglio "Affari generali"
BRUXELLES (Pars Today Italian) – Il Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) ha autorizzato l'avvio dei negoziati sulle eventuali disposizioni transitorie applicabili dopo il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea.
Una decisione accolta con soddisfazione della Commissione europea, che spiega come le odierne direttive di negoziato, che integrano il blocco del maggio 2017 sulla scorta della raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2017, contengano precisazioni sulle eventuali modalità transitorie. Nel dettaglio: non saranno ammissibili scelte di comodo. Il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale e al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) e l'acquis dell'UE continuerà ad applicarsi integralmente nei suoi confronti e al suo interno esattamente come se fosse ancora uno Stato membro. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà restare vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi. Qualsiasi modifica dell'acquis decisa nel periodo di transizione dovrà applicarsi automaticamente al Regno Unito. Si applicheranno tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un paese terzo. Come tale non sarà quindi più rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione; il periodo di transizione dovrà essere definito chiaramente e limitato precisamente nel tempo, e dovrà concludersi non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni dell'accordo di recesso relative ai diritti dei cittadini dovranno quindi applicarsi dalla data in cui termina il periodo di transizione. Le direttive di negoziato di oggi, inoltre, rammentano che i risultati della prima fase negoziale illustrati nella comunicazione della Commissione e nella relazione congiunta devono essere tradotti in termini giuridici. Sottolineano che è necessario completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso che occorre sciogliere ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, quali la governance complessiva dell'accordo di recesso ed aspetti sostanziali come i diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali e le materie doganali. A tempo debito la Commissione pubblicherà una bozza di testo giuridico dell'accordo di recesso, comprensivo delle disposizioni transitorie. Spetterà poi al Consiglio (Articolo 50) previa approvazione del Parlamento europeo e al Regno Unito, conformemente alle proprie norme costituzionali, concludere l'effettivo accordo a norma dell'articolo 50.